Al cinema solo se in possesso del Green Pass, la certificazione verde COVID-19. È quanto si evince dal Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 varato dal governo Draghi e in vigore a partire dal 6 agosto dopo la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021.
La variante Delta corre veloce, così come le misure di contrasto alla pandemia per scongiurare l’intasamento del sistema ospedaliero e delle terapie intensive. Con i contagi in rapida risalita e assai precocemente rispetto all’annus horribilis 2020 nel medesimo periodo estivo, si dettano i nuovi punti atti a disciplinare accessi e spostamenti.
Cosa dice il Decreto Legge
Il Decreto Legge – che non è per struttura e valore assimilabile a un DPCM – viene riportato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. All’art. 3 Impiego certificazioni verdi COVID-19, si legge quanto segue:
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;
Il testo, approvato dal Consiglio dei Ministri, fa sì che il Green Pass funga da certificazione verde come misura di convivenza con il virus atta a evitare pericolose conseguenze pandemiche nella vita di tutti i giorni. Inequivocabile la dichiarazione di Draghi: “Condizione necessaria per tenere aperte le attività.”
Criteri di accesso alle sale cinematografiche
La campagna vaccinale e i relativi nuovi parametri dovrebbero permettere la ripresa dell’economia. Il comparto cinema, dopo una lunga chiusura delle sale e la riapertura solo poco tempo fa, torna a respirare in sicurezza. Dal 6 agosto sarà possibile assistere alle proiezioni anche se con una sola dose di vaccino, che dà già diritto all’ottenimento della certificazione dopo 12 giorni e valida dopo 15 dalla somministrazione per 9 mesi.
I non vaccinati potranno accedere se guariti dall’infezione nei 6 mesi precedenti o dopo aver eseguito un tampone con esito negativo (molecolare o rapido) nelle 48 ore precedenti. A questo proposito si sta discutendo sulla possibilità di assicurare fino al 30 settembre 2021 test antigenici rapidi a prezzi calmierati. Approvato – secondo nota diffusa da Palazzo Chigi post Cdm – un protocollo d’intesa con farmacie e strutture sanitarie.
Rispetto delle prescrizioni e sanzioni per violazione
Proprietari e gestori delle sale cinematografiche sono tenuti a vigilare esercitando il controllo all’ingresso e la verifica del possesso dei requisiti d’entrata, quindi il rispetto delle prescrizioni, nondimeno l’obbligo di mascherina e il distanziamento al chiuso. I posti a sedere, max 2.500 (5.000 se all’aperto) verranno preassegnati per garantire la distanza interpersonale di un metro. Il tutto limitatamente al persistere della zona bianca. In caso di passaggio in zona gialla, si scenderà a max. 1.000 posti sfruttabili al chiuso e 2.500 all’aperto.
La violazione comporta una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro sia per l’esercente che per l’utente. Chiusura da 1 a 10 giorni se la violazione fosse reiterata per tre volte in altrettanti giorni consecutivi.